Esenzione IMU. Anche in caso di residenza temporanea in altro comune?

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Il quesito che alcuni associati ci hanno posto, è in relazione al fatto se si debba pagare l’IMU sull’immobile in cui si ha la residenza qualora, per assistere il familiare invalido, si ha bisogno di usufruire del congedo straordinario previsto dalla Legge n. 104/1992 e si è costretti a trasferire la propria residenza nel Comune dove si intende risiedere momentaneamente, tramite l’iscrizione nel registro dei residenti temporanei.

Per residenza temporanea, si intende la fissazione della dimora per almeno quattro mesi e fino ad un massimo di dodici mesi.

La domanda in questione e’: “si deve pagare l’IMU sulla casa di proprietà dove si ha la residenza pur avendo la residenza temporanea in altro comune?”

La risposta è no. Se si ottiene la dimora temporanea iscrivendosi al registro dei residenti temporanei nel Comune dove vive il familiare invalido da assistere, e si mantiene al tempo stesso la residenza nella propria casa di proprietà, l’IMU non è dovuta.

L’IMU è dovuta solo sugli immobili di proprietà in cui non si ha la residenza.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, i nostri esperti sono a disposizione per i chiarimenti e l’assistenza del caso.

Associazione Europea Consumatori Indipendenti

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