Rottamazione Quater.

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Nella Rottamazione Quater rientrano tutti i  debiti affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Rientrano anche cartelle non ancora notificate, nonché i debiti  rateizzati o di vecchie rottamazioni.

Questa nuova rottamazione prevede la possibilità di pagare solo le somme effettivamente dovute, detratti interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Restano a carico del  contribuente, invece, i rimborsi spese per le procedure esecutive ed i diritti di notifica, quindi restano dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di:

– capitale;

– spese di notifica;

– sanzioni amministrative e penali espressamente individuate da legge;

– spese maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive;

– spese di notificazione;

– interessi da dilazione nella misura del 2% annuo (nel solo caso di opzione per il versamento rateale).

Esclusioni.

Sono esclusi i debiti precedenti o posteriori alle date indicate ed anche:

– risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e, quindi, dazi e diritti doganali;

– IVA riscossa all’importazione;

– somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

– crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

– sanzioni amministrative – comprese quelle per la violazione del Codice della strada – diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali (in questo caso il beneficio della rottamazione è ammesso solo con riguardo agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio);

Quanto si paga e quando.

Per effetto dell’adesione alla rottamazione, vengono stralciate le seguenti somme iscritte a ruolo:

– sanzioni (ad eccezione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla tabella precedente);

– interessi, compresi gli interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo;

– aggi di riscossione.

L’importo complessivamente determinato, dovrà essere versato nelle seguenti modalità:

  1. in unica soluzione entro il 31 luglio 2023;
  2. in un massimo di 18 rate con le seguenti modalità e tempistiche:

– il 10% delle somme complessivamente dovute con prima rata da versare entro il 31 luglio 2023;

– il 10% delle somme complessivamente dovute con seconda rata da versare entro il 30 novembre 2023;

– il residuo in rate di pari importo, con decorrenza 2024, alle seguenti scadenze: il 28 febbraio; il 31 maggio; il 31 luglio; il 30 novembre di ciascun anno.

Iter per la richiesta di rottamazione.

Per aderire alla Rottamazione ti rimandiamo al nostro articolo https://www.aecicastelliromani.it/2023/01/27/rottamazione-2023-scadenza-aprile-2023-ecco-le-istruzioni/

L’esito della domanda (positivo o negativo) verrà comunicato da Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 giugno 2023 con una comunicazione scritta.

Attenzione alla scadenze perché, se ritardate il pagamento di una rata per più di 5 giorni, si decade dalla rottamazione.

 Associazione Europea Consumatori Indipendenti

A.E.C.I. Castelli Romani

Tel. 06.93376780

www.aecicastelliromani.it

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