Alla sospensione delle rate dei mutui prima casa non potranno accedere le famiglie che hanno acquistato la propria abitazione recentemente, ovvero, dopo marzo 2019. A stabilirlo è il D.L. “Cura Italia”.
Quindi, la sospensione delle rate del mutuo sarà inaccessibile anche per tutte quelle giovani coppie, per cui è stato attivato il Fondo nazionale di garanzia mutui prima casa per accedere al finanziamento.
È questo quanto emerge dall’esame del decreto attuativo del Ministero dell’Economia sui nuovi requisiti per la sospensione delle rate, pubblicato in Gazzetta ufficiale sabato 28 marzo u.s.
Come abbiamo già scritto nel nostro precedente articolo (http://www.aecicastelliromani.it/2020/03/31/coronavirus-mutui-pubblicato-il-modulo-per-chiedere-la-sospensione-del-mutuo, il Decreto 18/2020 («Cura Italia») ha esteso la possibilità di chiedere la moratoria sui mutui prima casa anche ai seguenti soggetti:
● lavoratori dipendenti sospesi dall’attività (o in cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi);
● lavoratori che hanno subito una riduzione dell’orario per almeno il 20 per cento (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi);
● lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Il modulo per fare domanda è disponibile presso le filiali e sul sito del MEF e verranno esaminate da Consap per stabilire se il richiedente ha diritto a chiedere la sospensione.
Ricordiamo che la domanda è un documento ufficiale ovvero una “autodichiarazione” nella quale il mutuante “dichiara” il vero. Pertanto invitiamo i cittadini a compilarlo correttamente e con informazioni veritiere.
I requisiti che tagliano fuori giovani coppie e neo-proprietari.
Per l’emergenza è stato eliminato il tetto Isee di 30mila euro, ma restano valide alcune limitazioni che, purtroppo, allontaneranno le giovani coppie e i neo-proprietari da questa misura.
Per l’accesso alla moratoria sui mutui prima casa, infatti, è richiesto dal regolamento che:
● l’immobile oggetto del mutuo sia identificabile come «prima casa» (adibito quindi ad abitazione principale dello stesso mutuatario);
● l’immobile non abbia le caratteristiche di lusso (non deve pertanto rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
● il mutuo non sia di importo superiore ad 250.000€;
● il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno;
● per la stipula non si abbia usufruito di agevolazioni pubbliche.
50% degli interessi da pagare. E’ conveniente per il mio mutuo oppure no?
Prima di presentare la domanda è bene valutare la reale convenienza della sospensione delle rate del mutuo per chi lo ha acceso da poco: durante i mesi di sospensione, al mutuatario sarà comunque richiesto di provvedere al pagamento del 50% degli interessi (incluso lo spread), per poi ripartire, con l’ammortamento, da dove si era lasciato (la quota capitale viene congelata) e prolungando la durata del mutuo per un tempo pari alla sospensione concessa.
La valutazione va fatta prendendo in considerazione anche le possibili alternative, ad esempio chiedere una rinegoziazione del proprio mutuo o una surroga, considerato che in questo periodo i tassi si sono notevolmente ridotti.
A.E.C.I. consiglia, quindi, di fare una “attenta” valutazione prima di presentare domanda.
Se hai bisogno di assistenza o vuoi avere una valutazione sulla tua situazione o, semplicemente, hai bisogno di aiuto per capire la lingua bancaria, la nostra Associazione dispone di consulenti in grado di poterti aiutare.
A.E.C.I. CASTELLI ROMANI
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