Compagnia aerea: in caso di sciopero ho diritto al risarcimento economico?

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QUALI SONO I DIRITTI DEI CONSUMATORI.

Innanzitutto la  Compagnia Aerea è tenuta, nel caso in cui non riesca a riprogrammare il volo nella stessa giornata, ad offrire vitto e alloggio. Ovviamente dovrà inoltre rimborsare spese extra per spostamenti che non erano previsti per raggiungere  l’hotel o un altro aeroporto.

Vi sono poi le cosi dette “fasce garantite”. Lo sciopero infatti deve essere programmato in maniera che vengano garantiti i servizi nelle fasce orarie prestabilite:

  • Dalle 7.00 alle 10.00;
  • Dalle 18.00 alle 21.00.

Se il volo che è all’interno di queste fasce viene cancellato o subisce ritardi, il consumatore ha anche diritto al risarcimento di una compensazione pecuniaria in caso di volo cancellato o in ritardo di almeno 3 ore è pari a:

  • Euro 250,00 per tratte inferiori ai 1.500 Km;
  • Euro 400,00 per tratte tra i 1.500 Km ed i 3.500 Km;
  • Euro 600,00 per tratte superiori ai 3.500 Km.

PRONTI AD ASSISTERE I CONSUMATORI PER CHIEDERE IL RISARCIMENTO.

La nostra Associazione di Consumatori ha, all’interno, un pool di esperti specializzato.  Puoi richiedere il nostro supporto per l’assistenza. AECI è un’Associazione di Consumatori, altamente specializzata nella risoluzione delle problematiche. Trattiamo, proprio su questa tema, migliaia di pratiche annuali. Potrai affidare dunque la tua pratica ai nostri esperti che sono altamente specializzati.

Puoi contattarci riempiendo il form che segue questo articolo, oppure aprendo un TICKET di assistenza scrivendo a: castelliromani@euroconsumatori.eu

 

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