L’emergenza epidemiologica da COVID-19, che sta limitando sensibilmente l’abituale svolgimento della vita degli Italiani, ha avuto un forte impatto anche sui diritti dei Consumatori.
In particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, conferma i limiti imposti agli spostamenti fino al prossimo 3 maggio, consentendoli soltanto in circostanze di necessità, per motivi di lavoro o per motivi di salute.
Cosa succede quindi ai viaggi ed ai pacchetti turistici acquistati prima dell’imporsi del Coronavirus?
Le misure governative dettate per limitare i rischi del contagio modificano parzialmente le disposizioni del Codice del Turismo che, fino ad oggi, stabilivano le condizioni del recesso ponendo a carico del viaggiatore il pagamento di una penale.
L’art. 28 del D. L. n. 9 del 2 marzo 2020 ha disciplinato il rimborso dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici riconoscendo la sussistenza della causa di impossibilità sopravvenuta,così come disciplinata dall’ art. 1463 c.c.
Per effetto di tale norma, qualora non sia possibile effettuare il viaggio o usufruire del pacchetto turistico a causa delle restrizioni imposte dal Governo, è possibile recedere dal contratto senza l’applicazione di penali.
Nel caso del possesso di titoli di viaggi, il recesso dovrà essere comunicato al vettore entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza o dalla cessazione della causa di emergenza. Il vettore, nei successivi 15 giorni potrà emettere, a sua scelta, un voucher di importo pari alla somma versata per l’acquisto da utilizzare entro un anno oppure il rimborso dell’intera somma.
Parimenti, nel caso di acquisto del pacchetto turistico, il viaggiatore avrà diritto al rimborso, ad un voucher dell’importo sborsato per l’acquisto del pacchetto oppure ad un nuovo pacchetto con caratteristiche, uguali o superiori, da utilizzare entro un anno.
L’art. 88 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha esteso le predette condizioni e misure anche ai contratti di soggiorno.
Dalla lettura di queste norme emergono due circostanze di rilievo:
- le misure governative derogano alle norme precedentemente in vigore del Codice del Turismo che prevedeva, in caso di recesso da parte del viaggiatore il pagamento delle tasse aeroportuali e delle eventuali spese già sostenute dall’organizzatore del viaggio;
- la scelta del tipo di rimborso da erogare è totalmente a discrezione del vettore e/o dell’organizzatore del viaggio.
Diversamente, qualora siano il vettore o l’organizzatore a cancellare il viaggio, il viaggiatore ha diritto di scegliere tra il rimborso e l’emissione del voucher.
Ad oggi, le predette circostanze, sono applicabili esclusivamente ai viaggi e ai pacchetti che si sarebbero svolti entro il 3 maggio 2020 (data probabile del termine del lockdown).
E’ consigliabile, pertanto, contattare direttamente il proprio vettore o il proprio tour operator per verificare la possibilità di trattare individualmente il tipo di rimborso.
La nostra Associazione di Consumatori è a disposizione per tutelarti ed assisterti qualora ti vengano negati i tuoi diritti.
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