Obbligo di tracciatura delle operazioni sino al recapito
Negli ultimi anni, sono aumentate le segnalazioni all’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità per i ritardi nella consegna delle bollette ad opera degli operatori postali. La spiacevole conseguenza di tale disservizio è stata l’applicazione di interessi di mora per ritardato pagamento da parte del gestore e, nei casi più gravi, l’interruzione del servizio per mancato pagamento del corrispettivo dovuto dall’utente.
Accesi i riflettori sul fenomeno l’Autorità non solo ha constatato la sussistenza del disservizio denunciato dagli utenti, ha anche scoperto numerosi episodi di dispersione/distruzione di invii postali (mediamente 2 al mese), episodi che costituiscono una grave falla nel sistema considerato che la “bolletta” è il documento fiscale obbligatorio che comprova l’avvenuta prestazione dei servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo.
Ciò premesso, non si poteva non accogliere con favore la previsione contenuta nella legge 27 dicembre 2017 n° 205, c.d. Legge di bilancio 2018 che all’art. 9, comma 1, secondo cui “l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità”.
Si è così avviato un tavolo tecnico a cui hanno partecipato alcuni operatori del mercato dei servizi postali, alcuni gestori di servizi di pubblica utilità (acqua, gas, energia) e le Associazioni dei Consumatori. Il compromesso tra i vari interessi contrapposti è stato raggiunto attraverso la proposta dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA: gli operatori postali hanno l’obbligo, nell’ambito della risposta ad un reclamo dell’utente o nell’ambito di una procedura di conciliazione, di fornire informazioni dettagliate sia all’utente che al gestore di servizi di pubblica utilità sull’intera tracciatura della fattura. Cioè, devono illustrare una chiara rappresentazione cronologica delle operazioni e delle fasi che si concludono con il recapito della fattura/bolletta. Dal momento della delibera gli attori della vicenda hanno avuto sei mesi per adeguarsi, termine scaduto con l’arrivo del nuovo anno.
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