Rimozione serbatoio GPL: a chi spettano le spese.

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Il “bombolone” del gpl è spesso una buona soluzione (a volte anche economica) per il servizio gas in zone non servite dal Metano.

A volte però nasce quindi la necessità di disdire il contratto di servizio GPL e di interrompere la fornitura. Talvolta i consumatori  ci segnalano addirittura richieste di penali o pagamenti per la rimozione dei serbatoi. La domanda che ci pongono molti consumatori è: ma le spese per la rimozione del serbatoio a chi spettano?

Cerchiamo di capirlo.

Il decreto legislativo 32 del 1998, più in particolare l’art.10 comma 2,  cita testualmente: “I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1 settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facoltà o, se richiesto, l’obbligo di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed e’ nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente.

Traducendo in parole semplici, dunque, le spese per la rimozione del serbatoio sono dunque a carico della società che presta il servizio.

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