Con il recentissimo D.L. n. 119/2018, entrato in vigore il 24 ottobre 2018, viene riproposta, per il terzo anno consecutivo, la definizione agevolata, così detta rottamazione ter, dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
I cittadini che intendono aderire alla Rottamazione Ter, pagheranno l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Le importanti novità a favore del contribuente, per il pagamento in forma rateale, sono:
– un periodo più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate ripartite in 5 anni;
– un tasso di interesse ridotto, nella misura del 2 % annuo, a partire dal 1° agosto 2019 (invece del 4,5% come previsto precedentemente);
– un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata;
Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione, la cui scadenza è fissata per il 31 luglio 2019, o fino a un massimo di 18 rate consecutive di pari importo, ripartite in 5 anni, di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019 mentre, le restanti 16 rate, verranno ripartite nei successivi 4 anni ed andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023.
Quali sono i soggetti che rientrano nella Definizione agevolata 2018?
Vi rientrano tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito alla prima rottamazione e sono decaduti per non aver versato, tempestivamente ed integralmente, le rate del piano di definizione. Quelli che avevano aderito alla rottamazione-bis vi rientrano solo in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018. Coloro, infatti, che non pagheranno le rate scadute entro il 7 dicembre non potranno più aderire alla Definizione agevolata 2018.
Come aderire?
Per usufruire della nuova Definizione agevolata è indispensabile presentare la dichiarazione di adesione entro la data del 30 aprile 2019.
Dopo aver presentato l’apposita domanda, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente, entro il 30 giugno 2019, una “Comunicazione” di accoglimento della domanda (contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate nonché i relativi bollettini di pagamento) oppure avviso di eventuale diniego.
I CONSIGLI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE CONSUMATORI:
La nostra Associazione invita tutti i cittadini a VERIFICARE, prima di aderire alla Rottamazione Ter, se le somme richieste dal Fisco siano realmente dovute oppure no.
I nostri Consulenti sono a disposizione dei cittadini per la verifica GRATUITA delle Vs cartelle di pagamento e per assistervi nella presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione Ter.
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Associazione Europea Consumatori Indipendenti
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