Rimborso TFR e stipendi: il Fondo di Garanzia INPS.
La tragica crisi economica che ha colpito il nostro (e non solo) Paese, sta mettendo in grave difficolta’ molti datori di lavoro e aziende a tal punto da non poter corrispondere ai propri dipendenti il trattamento di fine rapporto (Tfr) e spesso anche gli stipendi.
La nostra Associazione chiarisce, dunque, come si deve comportare il lavoratore che da alcuni mesi non percepisce l’accredito degli emolumenti, oppure il dipendente che viene licenziato e non riesce ad ottenere le ultime retribuzioni e il Tfr. Basta un semplice sollecito o una diffida ad adempiere?
Per prima cosa e’ bene chiarire cosa e’ il Tfr, ovvero il trattamento di fine rapporto.
Che cos’è il Tfr
Il TFR o liquidazione o buonuscita, e’ quella somma di denaro che viene erogata a favore del lavoratore subordinato, pubblico o privato, nel momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro continuativo, a prescindere quale sia stata la causa dell’interruzione (dimissioni, licenziamento) per cui essendo “un diritto” e’ comunque dovuto.
L’istituto del Tfr trova la sua disciplina nell’articolo 2120 del codice civile che disciplina il trattamento di fine rapporto e ne definisce il contenuto. Lo stesso articolo delinea tre punti fondamentali ossia: garanzia del TFR in cui stabilisce il diritto a ricevere la liquidazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro delineandone i criteri per il calcolo, rivalutazione del TFR, anticipazione del TFR.
Vie legali per il recupero del Tfr
Innanzitutto, e’ bene chiarire che il mancato pagamento della retribuzione legittima le dimissioni per giusta causa da parte del lavoratore dipendente, esonerandolo dall’obbligo di dare, al datore di lavoro, il preavviso e facendo maturare in suo favore il relativo indennizzo.
In piu’, con la presentazione delle dimissioni, al dipendente spetta l’assegno di disoccupazione nonostante non abbia subito formalmente il licenziamento.
Rimanendo comunque imprescindibili le misure assistenziali erogate dall”Inps, nel caso in cui il datore, per cattiva volonta’ o per crisi economica, non versi al dipendente le buste paga o il TFR, la prima, e piu’ economica, mossa da compiere consiste nel metterlo in mora.
Per far cio’, si dovra’ inviare una diffida con raccomandata a/r, sollecitandolo a pagare quanto dovuto.
Nella comunicazione e’ fondamentale precisare che, in caso di mancato versamento del saldo dovuto, si provvedera’ all’azione legale con rivalsa delle ulteriori spese sostenute e degli interessi dovuti.
In questa attivita’ e’ sempre bene consultarsi con un avvocato che sapra’ effettuare i conteggi degli importi dovuti ed eccepire le giuste eccezioni al datore moroso.
Il legale, normalmente, ricorrera’ in tribunale, attraverso le procedure d’urgenza, per ottenere un titolo esecutivo nei confronti dell’imprenditore inadempiente.
Qualora neanche a seguito della notifica del decreto ingiuntivo l’azienda paghi il dovuto, l’avvocato provvedera’ ad esperire i tentativi di esecuzione forzata, come ad esempio un pignoramento o, eventualmente, a depositare una istanza di fallimento.
Comunque, e’ sempre opportuno verificare quale sia la situazione debitoria generale dell’azienda.
Infatti, il liquidatore, per legge, deve tutelare in via prioritaria i crediti dei dipendenti, nonché il versamento degli oneri previdenziali ed erariali in quanto, tali crediti, godono di un grado di prelazione prioritario rispetto a tutti gli altri debiti.
Stessa cosa vale nel caso in cui intervenga un fallimento. Anche in questa fattispecie, infatti, il curatore, nominato dal tribunale, sara’ tenuto a soddisfare anticipatamente i lavoratori rispetto a tutti gli altri creditori intervenuti nella procedura.
Qualora, pero’, l’azione legale tentata non vada a buon fine in presenza di una reale situazione di dissesto finanziario del datore, al dipendente non resta altra soluzione che rivolgersi all’Inps, chiedendo l’intervento del Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento del Tfr e delle ultime tre mensilita’.
La richiesta al fondo di garanzia va fatta telematicamente dal sito dell’Inps per chi ha il pin oppure tramite il patronato.
Va precisato che tutti gli atti giudiziari devono essere redatti e sottoscritti da un avvocato: questo procedimento e’ esente, cio’ vuol dire che non vi sono costi di notifiche degli atti, da contributi unificati o di marche da bollo.
Per accedere all’intervento del Fondo i requisiti sono:
- la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
- l’accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare;
- l’inapplicabilita’ al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- l’insufficienza delle garanzia patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata (pignoramento negativo o pignoramento mancato del patrimonio del datore di lavoro).
Possono chiedere l’intervento del Fondo di garanzia dell’Inps tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Istituto del contributo che alimenta la Gestione, gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali e i soci delle cooperative di lavoro.