Prodotto difettoso: riparazione (art. 130 Codice del Consumo).

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Prodotto difettoso: dopo aver affrontato il diritto del consumatore alla sostituzione, A.E.C.I. ritorna sulla questione e pone l’ accento sul DIRITTO ALLA RIPARAZIONE.
Vediamo cosa prevede l’art. 130 del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005):
1) co. 3: “il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore, di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro”;
2) co. 5: “le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene”.

Sempre che la riparazione del prodotto difettoso sia una libera volontà del consumatore e non invece il frutto di una costrizione da parte del venditore, che nega la sostituzione. Purtroppo questo accade abbastanza di frequente.

La legge non specifica cosa si debba intendere per congruo termine, ma stabilisce che tale termine dipende dalla natura del bene e dallo scopo per il quale il prodotto è stato acquistato.
Si fa, dunque, riferimento ad un parametro oggettivo (natura del bene) e ad uno soggettivo (scopo per il quale è stato acquistato).

Vediamo qualche esempio. Qual è il congruo termine di riparazione per un ferro da stiro?
Tenendo conto della sua natura (serve a stirare i vestiti) e lo scopo per il quale è stato acquisto (si presume per stirare i vestiti della propria famiglia e non magari per collezione), una riparazione che richiede un’attesa di 2 mesi è senz’ altro eccessiva.
Esempi di questo genere se ne potrebbero fare molti per altri generi di prodotti. Dato però che la legge parla di congruo termine non può che essere, per forza di cose, breve. Anche perché non avrebbe senso acquistare un prodotto senza poi poterlo usare.

Inoltre, la scelta del consumatore è soggetta a dei limiti e viene tracciata una “scaletta” di priorità:
1. Il consumatore può chiedere la riparazione o la sostituzione (senza spese);
2. Se il difetto è lieve e facilmente riparabile (il prodotto è ripristinato in maniera integra e la spesa è inferiore al prezzo pagato) il consumatore non può chiedere la sostituzione.
A meno che la riparazione non comporti “notevoli inconvenienti per il consumatore”, oppure non viene effettuata entro un congruo termine e tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha acquistato .
3. Solo successivamente la legge prevede il diritto del consumatore al rimborso del prezzo, ma solo se si verificano le seguenti situazioni:
– la riparazione e la sostituzione sono impossibili;
– il venditore non ha provveduto alla riparazione (o alla sostituzione) entro “un congruo termine”;
– la riparazione o la sostituzione precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Quindi, riepiloghiamo i diritti.

Il consumatore:
– deve accettare la riparazione se il difetto è lieve, se è poco costosa e se rende il prodotto completamente “conforme” a quello che aveva inizialmente acquistato;
– deve accettare la sostituzione se la riparazione è impossibile o troppo costosa, oppure se non è fatta entro un congruo termine, oppure, infine, se arreca notevoli inconvenienti;
– può chiedere il rimborso del prezzo solo quando i precedenti rimedi non sono possibili o non vanno a buon fine. È possibile chiedere anche, a propria scelta, un parziale rimborso del prezzo, tenendo conto dell’uso per il quale il bene è stato acquistato.

In alcuni casi, il negoziante, anziché rimborsare il prezzo del bene, consegna al consumatore un buono di acquisto di pari valore, da spendere sempre presso lo stesso punto vendita.

È bene ricordare che la restituzione del denaro avviene in conseguenza della risoluzione del contratto e che il buono si configura come una nuova proposta contrattuale del negoziante, che il consumatore può accettare o rifiutare.

Numerose sono le catene di distribuzione e i punti vendita che hanno violato l’art. 130 del Codice del Consumo. E molte volte l’Antitrust è intervenuta per far cessare tali pratiche scorrette. Per questo motivo A.E.C.I. vigila sulla corretta applicazione del Codice del Consumosegnala all’Antitrust le pratiche non conformi alla legge e interviene per tutelare i diritti dei consumatori.

AECI si impegna ogni giorno per difendere i diritti dei consumatori. Di tutti i consumatori. Se siamo in tanti, valiamo di più. Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi contribuire a migliorare la nostra società, condividendo le nostre battaglie, metti un like su questo articolo e seguici sulla nostra pagina facebook: https://www.facebook.com/Consumatoricastelliromani

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