Moratoria per Consumatori (Famiglie), Professionisti, Autonomi, Imprese.

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*MORATORIA CONSUMATORI (FAMIGLIE) *

In base al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 54  (DL Cura Italia)e successivamente dall’art.12 del Decreto Legge 23 dell’8 aprile(DL liquidità), si può richiedere la sospensione delle rate di mutuo per l’acquisto della prima casa.

Fino al termine dell’emergenza COVID-19, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi.

Possono essere sospese le rate sia per capitale che per interessi a seconda del regolamento interno degli Istituti di credito.

Non tutte le banche sono aggiornate e bisogna fare attenzione a cosa si firma, le conseguenze potrebbero essere economicamente pesanti.

Possono beneficiare della sospensione:

  • lavoratori dipendenti sospesi dall’attività (o in cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi);
  • lavoratori che hanno subìto una riduzione dell’orariodi lavoro per almeno il 20 per cento (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi);
  • lavoratori che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione.
  • la morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Requisiti:

  • che l’immobile oggetto del mutuo sia identificabile come «prima casa» (adibito quindi ad abitazione principale dello stesso mutuatario che lì deve aver registrato la sua residenza);
  • che l’immobile non abbia le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 02/08/1969 (non deve pertanto rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • che il mutuo non sia di importo superiore ad 250.000€;
  • che per la stipula non si abbia usufruito di agevolazioni pubbliche;
  • che ilmutuo nonsia stato contratto da meno di 12 mesi.

L’Associazione A.E.C.I. Castelli Romani può provvedere a presentare la richiesta e a rispondere alle eventuali delucidazioni da parte degli Istituti di credito.

Documenti occorrenti per la richiesta di moratoria consumatori:
1) contratto o contratti da sospendere (in mancanza del contratto indicare numero del finanziamento, data di inizio, banca, intestatario, importo rata)
2) documento d’identità e codice fiscale
3) eventuale contatto del responsabile della posizione
4) Copia della richiesta di CIG in deroga, Oppure:Copia della comunicazione del datore di lavoro di riduzione dell’orario o sospensione dal lavoro

*MORATORIA PROFESSIONISTI, AUTONOMI*

Il Decreto Cura Italia, all’art. 56, ha previsto una moratoria per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, che consente di congelare, fino al 30 settembre 2020, linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

Non tutte le banche sono aggiornate e bisogna fare attenzione a cosa si firma, le conseguenze potrebbero essere economicamente pesanti.

A chi è destinata:

  • lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti,che autocertifichino «[…] un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019» (per un massimo di nove mesi).

In particolare, imprese, professionisti e autonomi possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno:

1) Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

2) Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

3) Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. É facoltà degli interessati richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

L’Associazione A.E.C.I. CASTELLI ROMANI può provvedere a presentare la richiesta e a rispondere alle eventuali delucidazioni da parte degli Istituti di credito.

Documenti Moratorie autonomi e professionisti
1) contratto o contratti da sospendere (in mancanza del contratto indicare numero del finanziamento, data di inizio, banca, intestatario, importo rata)
2) documento d’identità e codice fiscale
3) eventuale contatto del responsabile della posizione
4)autocertificazione relativa alla perdita del 33% del fatturato rispetto al 2019

*MORATORIA IMPRESE*

Il Decreto Cura Italia, all’art. 56, ha previsto una moratoria per le micro, piccole e medie imprese (PMI), che consente di congelare, fino al 30 settembre 2020, linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

Possono ricorrere alla moratoria le imprese in bonis, anche se hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Il Decreto prevede che l’Istituto di credito aderisca in forma automatica alla sospensione e prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti. Inoltre, la moratoria è neutrale rispetto alla qualificazione da parte degli intermediari finanziari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rilevare il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

A chi è destinata:

  • Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

In particolare, le impresepossono avvalersi delle seguenti misure di sostegno:

  • Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

L’Associazione A.E.C.I. Castelli Romani può provvedere a presentare la richiesta e a rispondere alle eventuali delucidazioni da parte degli Istituti di credito.

Documenti Moratorie imprese
1) contratto o contratti da sospendere (in mancanza del contratto indicare numero del finanziamento, data di inizio, banca, intestatario, importo rata)
2) documento d’identità e codice fiscale
3) eventuale contatto del responsabile della posizione

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