Sospensione mutui: cosa fare se le banche non rispondo.

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In questo momento di crisi, causato dal Covid-19, sono molti i cittadini che ci stanno contattando poiché le banche non rispondono alle richieste di sospensione dei mutui o, diversamente, rispondono negativamente.

Come previsto nell’ambito dell’emergenza Coronavirus e come scritto nei nostri precedenti articoli, è possibile chiedere – a patto di avere determinati requisiti – la sospensione del pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa.

Come fare la richiesta di sospensione.

Le domande possono essere inoltrate a partire dallo scorso 30 marzo: è necessario compilare il modulo dedicato, scaricabile da questo link http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf e rivolgersi direttamente alla propria banca che ha erogato il mutuo.

In seguito all’emergenza sanitaria molte banche ricevono solo su appuntamento altre, invece, accettano l’invio del modulo e degli allegati anche tramite e-mail. Vi consigliamo di contattate il vostro istituto per accertarvi di questa possibilità.

Oltre al modulo compilato, bisognerà consegnare alla banca anche la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti per chiedere la sospensione delle rate del mutuo. Sarà poi la filiale stessa, ritirata la documentazione, a consegnarla direttamente a Consap che farà tutte le verifiche del caso nonché a fornire una risposta positiva o negativa entro 15 giorni.

In caso di esito positivo, la sospensione viene attivata nei successivi 30 giorni lavorativi (che diventano 45 in caso di mutuo cartolarizzato).

Ecco alcuni dei motivi per chiedere la sospensione del mutuo:

Lo stop al pagamento delle rate è stato esteso anche ai dipendenti a cui è stato ridotto o sospeso il lavoro per un periodo di almeno 30 giorni nonchè ad autonomi e professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% come spiegato nel nostro precedente articolo.

  1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dellostato di disoccupazione.

– In caso di rapporto a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa (si veda punto 3);

– In caso di rapporto a tempo determinato, copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (nel caso di dimissioni per giusta causa si veda il punto 3);

  1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 delp.c., con attualità dello stato di disoccupazione:

– copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (in caso di recesso per giusta causa si veda il punto 3);

  1. In tutti i casi di dimissioni per giusta causa:

– sentenza giudiziale o atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;

– lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;

– lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

  1. In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap gravedell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo:

– certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per territorio che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).

  1. In caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (documenti in alternativa tra loro).

– copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;

– copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;

– copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione.

  1. In caso di riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo (documenti in alternativa tra loro).

– copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;

– copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;

– copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione sia del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione sia della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

Cosa fare se la banca non risponde?

Se l’istituto bancario non risponde alla richiesta di sospensione, o risponde negativamente, potete segnalare l’istituto alla Banca D’Italia, oppure a com.banche@camera.it (come resto noto all’Agenzia Adnkronos dalla Presidente della Commissione di inchiesta sulle banche della Camera dei deputati). In alternativa, potete contattarci compilando il forum sottostante. Alla richiesta di assistenza vanno allegati il contratto di mutuo, il modulo di richiesta sospensione (con e-mail o ricevute pec) e gli eventuali allegati. I nostri esperti potranno assisterti nella richiesta di sospensione.

A.E.C.I. Castelli Romani

Associazione Europea Consumatori Indipendenti

Via Nettunense n. 217 – Albano Laziale (RM)

Tel. 0693376780

Sito web: www.aecicastelliromani.it

 

 

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