Cosa non possono fare le società di recupero del credito.

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Recus, Serfin 97 SRL , GERI, sono tra le più conosciute tra le società per il recupero del credito. Ma cosa possono e, soprattutto, cosa non possono fare le società per il recupero del credito?

A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI riceve numerose segnalazioni da parte di consumatori ed utenti totalmente esasperati da vere e proprie vessazioni quotidiane messe in atto da società per il recupero di un ipotetico debito.

Le segnalazioni sono variegate. Il metodo, ad esempio, della chiamata al vicino di casa. Talvolta, alcune società di recupero del credito (tra le meno serie ovviamente) arrivano a contattare il vicino di casa. In alcuni casi si presentano direttamente in casa del malcapitato. In altri si arriva direttamente alle minacce frutto della fantasia più fervida e ignobile (passiamo la pratica ad Equitalia, ti facciamo direttamente un decreto ingiuntivo, veniamo direttamente con l’ufficiale giudiziario e via dicendo).

A.E.C.I. CASTELLI ROMANI ha dunque raccolto un corollario di false affermazioni che farebbero sbellicare dalle risate se non che queste affermazioni spesso terrorizzano chi le riceve.

Eccone uno stralcio.

– “ se non paghi mandiamo il tutto a equitalia che poi fa il pignoramento”

– “se non paghi rischi il carcere perché questo è un reato penale”

– “Se non paghi rischi il fallimento”

– “se non paghi ti veniamo a pignorare i mobili”

– “ se non paghi ti pignoriamo lo stipendio”

– “se non paghi ti mandiamo l’esattore”

– “se non paghi ti segnaliamo alla crif

Inutile dire che sono tutte affermazioni prive di fondamento. Le società di recupero credito infatti (quelle serie) hanno un solo unico scopo: il recupero del denaro eventualmente dovuto. Nel caso in cui non si riesca a recuperare il denaro la pratica passa al proprietario del credito che ha facoltà di esperire il tentativo giudiziario per il recupero del denaro. Dunque le società per il recupero del credito non possono paventare alcuna minaccia di pignoramento (deve essere autorizzato da un giudice) di fallimento (deve essere autorizzato da un giudice) di pignoramento dello stipendio (deve essere autorizzato da un giudice).

Segnalazione alla Crif

Anche le fantomatiche minacce di segnalazioni alla crif (o similari). In realtà la segnalazioni alla Crif la può fare esclusivamente la finanziaria o la banca e previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata. Negli altri casi, invece (per es. società telefoniche, della luce, paytv ecc.) non è possibile alcuna segnalazione.

Le prescrizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali

Non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimo.

Non si deve far riscorso a telefonate preregistrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza.

Illecita è pure l’affissione da parte degli incaricati del recupero crediti di avvisi di mora sulla porta di casa, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell’interessato ad una serie indeterminata di soggetti.

Non si deve inoltre rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può accadere con l’utilizzo di cartoline postali o con l’invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili. È necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche.

Gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all’esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici).

Stalking

Gli incaricati del recupero crediti devono attenersi con scrupolo alle norme riguardanti l’incoercibilità psichica e fisica personale. Ciò vuol dire che essi non possono contattare il debitore in orari irragionevoli, con frequenza superiore al dovuto e in luoghi inadeguati (per es. posto di lavoro per i motivi sopra spiegati).

In alcuni casi, le condotte ingannevoli e le pressioni psicologiche poste in essere dalle società di recupero possono integrare reati di violenza e minaccia.

Recupero crediti domiciliare

Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi presso l’abitazione dell’interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest’ultimo. In ogni caso è diritto del debitore non aprire e rifiutarsi di comunicare con loro. È severamente vietata, infatti, agli incaricati la violazione del domicilio dell’interessato cioè l’introdursi nell’abitazione di quest’ultimo senza il suo consenso.

A.E.C.I. CASTELLI ROMANI

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Tel. 0693376780

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