GUIDA: LE CLAUSOLE VESSATORIE IN UN CONTRATTO.

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Il termine “vessare” significa letteralmente tormentare, opprimere, causando sofferenza materiale o morale, o arrecando grave molestia.

Secondo il Codice del Consumo, nei contratti conclusi tra un consumatore ed un professionista si considerano vessatorie quelle clausole che determinano, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In parole povere, dunque, sono clausole illecite che danneggiano il consumatore.

La vessatorietà di una clausola viene valutata in base alla natura del bene o del servizio oggetto del contratto, nonché delle circostanze presenti al momento della conclusione dello stesso.

L’art. 36 del Codice del Consumo sanziona con la nullità le clausole considerate vessatorie, sulla base degli art. 33 e 34, pur restando valido il contratto cui esse sono collegate.

In linea generale, così come emerge dall’elenco contenuto nell’art. 33, le clausole contenute nel contratto tra fornitore e consumatore devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile e in caso di dubbio prevale sempre l’interpretazione più favorevole all’utente. Si tratta, in senso tecnico, del “principio della trasparenza”.

Per una maggiore protezione del contraente debole, il legislatore, ha previsto che clausole di questo tipo siano sottoscritte e firmate dal consumatore separatamente rispetto al contratto e siano frutto di una trattativa tra le parti interessate.

La tutela è rivolta a tutte le persone fisiche che concludano un contratto per scopi estranei alla loro attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Se hai dubbi su un contratto che hai sottoscritto, se pensi che i tuoi diritti di consumatore non siano stati rispettati, contattaci.

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ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI  INDIPENDENTI

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