SPOT & GO. MULTE ARTICOLO 23 DEL CODICE DELLA STRADA. COME DIFENDERSI.

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Partiamo subito dicendo che sul sito di Spot & Go abbiamo avuto difficoltà a reperire informazioni della società titolare del marchio. Non esiste partita IVA (almeno non visibile facilmente). La società dovrebbe dunque essere Pubblicamente srl (citata nella Privacy) e la partita Iva è pubblica anch’essa nella pagina privacy in spregio alla risoluzione n. 60/E del 16/05/2006 – Agenzia delle Entrate.

L’art. 35 del DPR 633/1972, stabilisce l’obbligo, per il contribuente intestatario della Partita IVA che disponga di un sito web, di indicare nella relativa home page il numero identificativo ad esso attribuito ai fini IVA.

Anche per Spot & Go vale il discorso fatto per diversi marchi analizzati dalla nostra Associazione di Consumatori: è un’altra società nata  su un  similare creato dalla Vantage Group Srl. Dietro la promessa dell’auto gratis (che questa volta campeggia direttamente nel logo) la società promette rimborsi di rate in cambio della circolazione con pubblicità. La nostra Associazione di Consumatori sta ricevendo numerose segnalazioni da parte di consumatori preoccupati per eventuali sanzioni in merito, in particolare, all’articolo 23 del codice della Strada.

L’articolo 23 del codice della Strada (sia al comma 2 che al comma 8) stabilisce che è vietata l’apposizione di scritte pubblicitarie sugli autoveicoli pena la sanzione prevista dal comma 11 “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. “

Anche per Spot & Go la nostra associazione di consumatori ha attivato un sistema di tutela per difendere i diritti dei consumatori che hanno sottoscritto contratto con la Pubblicamente srl.

Associazione Europea Consumatori Indipendenti

A.E.C.I. Castelli Romani

Tutela del Consumatore a 360°

Tel. 0693376780

Sito web: www.aecicastelliromani.it

 

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