LA TUTELA DEL CONSUMATORE NEI CONTRATTI A DISTANZA.

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Ecco i consigli della nostra Associazione di Consumatori.

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Contratti telefonici validi solo dopo la firma.

In base al Decreto, per i contratti a distanza che vengono conclusi TELEFONICAMENTE, l’Azienda deve confermare l’offerta al Con­sumatore, che è vincolato solo dopo averla fir­mata o dopo averla accettata per iscritto anche mediante firma elettronica. In caso di servizi, la conferma da parte del professionista deve av­venire prima dell’erogazione del servizio stesso. In ogni caso, è previsto che il servizio non ven­ga prestato (inclusa la fornitura di acqua, gas o elettricità, o teleriscaldamento) nei 14 giorni validi per il recesso a meno che il Consumatore non richieda esplicitamente la prestazione del servizio stesso.

Mai più costi nascosti o ‘trappole’ su Internet

Oroscopi, ricette, suonerie e giochi elettronici non potranno più essere pubblicizzati come ‘GRATIS’, se poi nascondono costosi abbona­menti mensili o settimanali.

Il Consumatore dovrà confermare esplicita­mente di avere compreso che l’offerta è a paga­mento. Il Decreto stabilisce che se l’ordine deve essere effettuato azionando un pulsante o un link, questi devono indicare in modo inequivo­cabile che con tale click il Consumatore si ob­bliga a pagare una somma di denaro. In caso contrario, il Consumatore non è vincolato al contratto o all’ordine e, dunque, non è obbli­gato a pagare.

Prezzi trasparenti e comprensivi di tutte le voci

I venditori dovranno chiarire il costo totale del prodotto o servizio offerto, comprensivo di qualsiasi extra. Il Consumatore non dovrà pagare costi aggiuntivi se non è stato espressa­mente informato sui costi stessi prima di inviare l’ordine.

Informazioni chiare sui costi della restituzione della merce

Se il venditore vuole addebitare al Consuma­tore i costi della restituzione del bene conseg­uente all’esercizio del diritto di recesso deve informarlo sull’esistenza dei costi stessi, in­dicando il costo massimo. In mancanza di tali informazioni le spese di restituzione saranno a carico del venditore.

Modello standard per il recesso

Per esercitare il diritto di recesso il Consuma­tore potrà utilizzare un modello standard, va­lido per tutti i paesi europei, allegato al Decreto (Allegato B), ma è valida qualsiasi altra forma di espressione della volontà di recedere.

14 giorni per ripensarci

Nel caso di vendite a distanza (su Internet, via telefono, ma, in genere, fuori dai locali com­merciali), il tempo a disposizione per esercitare il diritto di recesso è stato aumentato da 10 a 14 giorni. Si arriva a un anno e 14 giorni, se il venditore non ha adeguatamente informato il Consumatore sull’esistenza del diritto stesso. Il Decreto stabilisce le informazioni standard che devono essere fornite al Consumatore. In caso di violazione degli obblighi informativi, il Con­sumatore non è tenuto al pagamento neanche del costo diretto di restituzione dei beni.

Rimborsi più veloci in caso di recesso

Se il Consumatore cambia idea ed esercita il diritto di recesso, dovrà ricevere il rimborso di quanto pagato entro i 14 giorni successivi, con lo stesso strumento di pagamento utilizzato per acquistare il bene o il servizio. I costi di sped­izione sono a carico del venditore, mentre i costi di restituzione sono a carico del Consumatore.

I contratti esclusi

La nuova normativa NON SI APPLICA ai con­tratti negoziati fuori dai locali commerciali, se il Consumatore deve pagare un corrispettivo non superiore ai 200 Euro. Non si applica inoltre ad alcune tipologie di contratto come i contratti di credito al consumo, ai contratti a distanza di servizi finanziari, alla multiproprietà, ai contratti stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale – tra cui i notai -, ai contratti turistici.

I poteri dell’Autorità

Il Decreto attribuisce all’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E MERCATO gli stes­si poteri istruttori e sanzionatori previsti per le pratiche commerciali scorrette: l’Antitrust potrà dunque comminare sanzioni fino a 5 milioni di Euro alle Aziende che non rispettano la nuova normativa.

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